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Articolo 14

Presidente

Il Presidente è il garante dell’attuazione delle indicazioni del Consiglio attinenti alle politiche e all’immagine dell’Associazione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, e può agire, a tutti gli effetti, in nome e per conto dell’Associazione.

In particolare il Presidente, in attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, ha il potere di sottoscrivere e richiedere affidamenti e finanziamenti dagli istituti di credito, sottoscrivere quote o azioni di società commerciali in nome e per conto dell’Associazione rappresentandola nei rapporti con gli enti economici e i terzi in genere.

Il Presidente individua i rappresentanti o i candidati della Associazione a cariche in organismi nazionali o internazionali.

Ha altresì la facoltà di assumere e licenziare persone dipendenti dell’Associazione Nazionale, nell’ambito delle indicazioni formulate dal Comitato Esecutivo.

Il VicePresidente Vicario o in sua assenza il VicePresidente più anziano di età svolge tutte le funzioni sopra indicate in caso di assenza o impedimento del Presidente.

Il Presidente e i VicePresidenti durano in carica tre anni.

Il Presidente e i VicePresidenti non possono essere nominati per più di tre mandati consecutivi, nella medesima funzione.