Articolo 17
Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea.
Qualora la scelta dei Sindaci ricada su soci o associati essi non devono ricoprire le cariche elettive di cui agli articoli 14, 15, 16 e 18 del presente statuto. Il Collegio elegge nel suo seno un Presidente, che ne coordina l’attività.
Il Collegio dei Sindaci dura in carica tre anni. I Sindaci sono rieleggibili.
Un Sindaco effettivo dimissionario verrà sostituito dal sindaco supplente che aveva ottenuto il maggior numero di voti.
Il Collegio Sindacale ha il compito di verificare la contabilità e l’amministrazione dell’Associazione. Deve inoltre esprimersi sui rendiconti annuali dei Gruppi Regionali e dell’Associazione Nazionale.
Deve infine vigilare sulla corretta applicazione delle norme statutarie e dei regolamenti regionali.