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Articolo 18

Collegio di garanzia

Il Collegio di Garanzia è nominato con scrutinio segreto dall’Assemblea che sceglie tra i Soci e gli Associati tre membri effettivi e due supplenti che non ricoprano altre cariche elettive.

Il Collegio elegge nel suo seno un Presidente, che ne coordina l’attività.

Il Collegio di Garanzia ha il compito, oltre che di decidere sui ricorsi avverso i provvedimenti di radiazione secondo quanto previsto dall’art.9, di decidere, entro 15 giorni, su eventuali ricorsi avverso i lavori del Comitato Elettorale.

Il Collegio ha altresì il compito di intervenire, quale amichevole compositore, di propria iniziativa o su richiesta degli organi o delle persone interessate o su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo, in conflitti tra organi nazionali dell’Associazione o tra organi nazionali e Gruppi Regionali o all’interno degli organi nazionali e/o regionali.