Articolo 20: Organismi Provinciali e Regionali
I soci che operano in una determinata Regione possono costituirsi in Gruppi provinciali.
In particolari situazioni possono essere formati più gruppi all’interno di una medesima provincia con lo scopo prevalente di riunire i soci di aree geografiche omogenee.
I gruppi provinciali possono a loro volta costituirsi in gruppi Regionali.
Della costituzione dei Gruppi prende atto il Comitato Esecutivo.
I Gruppi hanno lo scopo di promuovere l’attività dell’Associazione nell’ambito della zona di loro competenza, usufruiscono di piena libertà di iniziativa per le proprie attività e il proprio sviluppo.
Ciascun Gruppo deve eleggere tra i soci un Presidente e predisporre un regolamento interno che ne assicuri il funzionamento e che sia in linea con le norme e i principi del presente Statuto.
Il regolamento del Gruppo deve essere approvato dal Comitato Esecutivo dell’Associazione.
Entro il mese di marzo di ogni anno devono essere trasmessi al Comitato Esecutivo la relazione sulle attività svolte nell’anno precedente e il programma per l’anno in corso.
I contatti e le attività con altre Associazioni consorelle e con l’Associazione Europea degli ufficiali dello stato civile sono concordati con il Comitato Esecutivo.