Articolo 24
Per quanto altro non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigente in materia.
Qualunque controversia dovesse insorgere fra gli iscritti, in ordine alla validità, all'efficacia, alla risoluzione, all'interpretazione o all'esecuzione delle pattuizioni di cui all'atto costitutivo ed allo statuto, ed in genere ogni altra divergenza attinente al rapporto sociale, escluse quelle non compromettibili in arbitri per legge, sarà devoluta al giudizio inappellabile di un Collegio Arbitrale composto da tre Arbitri, due dei quali nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo dai primi due, ovvero, in mancanza di accordo tra questi ultimi che si protragga per più di venti giorni dalla nomina del secondo di essi, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'Associazione, il quale nominerà anche l'arbitro della parte che non avesse provveduto alla designazione nel termine di quindici giorni dalla data di comunicazione, a mezzo lettera raccomandata, della nomina dell'arbitro designato dalla parte che promuoverà l'arbitrato.
Ove le parti contendenti siano tre o più, il Collegio Arbitrale sarà composto di tre membri, tutti nominati di comune accordo tra le parti stesse, o in difetto di accordo, entro venti giorni, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'Associazione, ad istanza della parte più diligente, intimate le altre.
Il Presidente del Tribunale designerà, in quest'ultimo caso, anche il Presidente del Collegio Arbitrale.
Salvo quanto sopra espressamente previsto spetterà agli arbitri regolare la procedura arbitrale nel modo che sarà da loro ritenuto più opportuno in relazione alla natura della controversia, ma sempre nel rigoroso rispetto del principio del contraddittorio, e disporre in ordine alle spese.
Essi giudicheranno in base alle regole di diritto sostanziale ma con gli eventuali temperamenti suggeriti dall'equità.