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Articolo 9

I Soci che cessino di svolgere, a seguito di pensionamento o mutamento di mansioni, le funzioni in relazione alle quale sono stati ammessi, acquistano la qualifica di Associati.

La qualifica di socio o associato si perde:

A.   per dimissioni;

B.   per mancato pagamento della quota associativa nei termini stabiliti dal Comitato Esecutivo;

C.   per radiazione, a seguito di comportamenti gravemente lesivi del prestigio dell’Associazione o di gravi violazioni dello Statuto.

La radiazione è deliberata dal Comitato Esecutivo a maggioranza assoluta con parere non vincolante del collegio di garanzia.

La deliberazione è comunicata dal Presidente dell’Associazione a mezzo raccomandata a.r. all’interessato che può inoltrare ricorso al Collegio di Garanzia a mezzo raccomandata indirizzata al Presidente dell’Associazione, entro trenta giorni dalla comunicazione.

Il Collegio di Garanzia, espletata l’istruttoria ed eventualmente sentito l’interessato, decide sul ricorso, entro novanta giorni, confermando o annullando il provvedimento per radiazione.