Articolo 9
I Soci che cessino di svolgere, a seguito di pensionamento o mutamento di mansioni, le funzioni in relazione alle quale sono stati ammessi, acquistano la qualifica di Associati.
La qualifica di socio o associato si perde:
A. per dimissioni;
B. per mancato pagamento della quota associativa nei termini stabiliti dal Comitato Esecutivo;
C. per radiazione, a seguito di comportamenti gravemente lesivi del prestigio dell’Associazione o di gravi violazioni dello Statuto.
La radiazione è deliberata dal Comitato Esecutivo a maggioranza assoluta con parere non vincolante del collegio di garanzia.
La deliberazione è comunicata dal Presidente dell’Associazione a mezzo raccomandata a.r. all’interessato che può inoltrare ricorso al Collegio di Garanzia a mezzo raccomandata indirizzata al Presidente dell’Associazione, entro trenta giorni dalla comunicazione.
Il Collegio di Garanzia, espletata l’istruttoria ed eventualmente sentito l’interessato, decide sul ricorso, entro novanta giorni, confermando o annullando il provvedimento per radiazione.