| IL DOCUMENTO DI RIFERIMENTO | |||
| Macrocategoria | Prassi | Categoria | Circolare |
| Data | 26/06/2008 | Numero | 8 |
| Titolo | Decreto Legge 24 giugno 2008 recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico e la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”. Nuove disposizioni in materia di Carte di identità | ||
| L'ARTICOLO | |
| Numero | 31 |
| Titolo | Durata e rinnovo della carta d'identita'- Dl n. 112/2008 |
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Art. 31. Durata e rinnovo della carta d'identita'- Dl n. 112/2008
1. L'articolo 3, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».
2. La disposizione di cui all'articolo 3, secondo comma, del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica anche alle carte d'identita' in corso di validita' alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Ai fini del rinnovo, i Comuni informano i titolari della carta d'identita' della data di scadenza del documento stesso tra il centoottantesimo e il novantesimo giorno antecedente la medesimadata.
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