I CRITERI
Per i giudici il fatto che si riceva un'indennità o siano stati chiesti sconti ' non implica che il reddito sia inidoneo
II ricongiungimento familiare non può essere negato al coniuge di un cittadino extracomunitario che soggiorna in uno Stato membro e che ha risorse stabili, regolari e sufficienti, anche se in alcuni casi richiede un'assistenza speciale o sgravi fiscali. È la conclusione raggiunta dalla Corte di giustizia UE che, nella sentenza depositata ieri (causa C-578/08, Chakroun), ha ridotto il margine di intervento degli Stati nell'adozione di provvedimenti di diniego al ricongiungimento. Anche per assicurare il pieno rispetto della vita familiare garantito nella Carta dei diritti fondamentali, divenuta vincolante con il Trattato di Lisbona.
Alla Corte di Lussemburgo si era rivolto, in via pregiudiziale, il Consiglio di stato olandese: una cittadina marocchina si era vista respingere la domanda di ricongiungimento al marito, di identica nazionalità, che già si trovava in Olanda con un permesso di soggiorno a tempo indeterminato.
Per le autorità amministrative olandesi, il marito, che aveva un'indennità di disoccupazione, non aveva un reddito sufficiente perché aveva chiesto sgravi fiscali e sussidi.
Il Consiglio di Stato, prima di decidere nel merito, si è rivolto alla Corte di giustizia per ottenere alcuni chiarimenti sulla direttiva 2003/86/CE relativa al ricongiungimento familiare, recepita in Italia con Dlgs 8 gennaio 2007 n. 5.
Gli eurogiudici sono intervenuti su due nodi centrali della direttiva: la Nozione di risorse sufficienti per godere del ricongiungimento e la rilevanza dei momento in cui sorge il vincolo familiare.
Prima di tutto, precisa la Corte, la direttiva punta a favorire il ricongiungimento in tutti i casi in cui il titolare del diritto di soggiorno abbia un alloggio normale per una famiglia analoga nella stessa regione, un'assicurazione contro le malattie per sé e i familiari e risorse stabili, regolari e sufficienti per mantenere anche i congiunti, senza ricorrere al sistema di assistenza sociale.
La semplice richiesta di sgravi fiscali o di un sussidio non implica, però, in modo automatico, che il titolare del permesso di soggiorno faccia ricorso al sistema di assistenza e che la sua autosufficienza sia compromessa.
È vero - osserva la Corte - che spetta agli Stati valutare le risorse, tenendo conto della soglia minima delle retribuzioni e delle pensioni nazionali, ma senza pregiudicare l'effetto utile della direttiva e quindi limitare il ricongiungimento.
Di conseguenza, gli Stati sono tenuti a valutare caso per caso una determinata situazione: è possibile individuare una certa somma come importo di riferimento, ma non respingere le domande in modo automatico per il solo fatto che le risorse del richiedente non coincidono con questa somma o che il soggiornante chiede un aiuto per "far fronte a necessità straordinarie o impreviste".
Anche sulla seconda questione, la Corte ha spinto a favore dell'applicazione ampia del ricongiungimento, considerando irrilevante il momento in cui si costituisce il vincolo familiare, che può realizzarsi anche dopo l'ingresso nello Stato ospitante.