| [10/03/2010] Il Senato approva definitivamente le norme di riforma della legge 104. Ecco cosa cambia |
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argomento
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Come era prima
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come è adesso
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Chi ne beneficia
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I tre giorni di permesso possono essere riconosciuti al malato, oppure a un qualunque parente entro il terzo grado (legge 104/92).
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I tre giorni di permesso si riconoscono anche ai parenti entro il terzo grado solo nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona malata abbia più di 65 anni, oppure sia anch’egli affetto da handicap, oppure siano deceduti.
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Quanti
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Vuoto interpretativo. La norma non specifica se più di un parente può godere dei privilegi concessi per assistere un malato. Alcune amministrazioni riconoscono i privilegi a più di un parente, altre no (legge 104/92).
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I tre giorni di permesso non possono essere riconosciuti a più di una persona per assistere uno stesso familiare, a meno che non si tratti di due genitori per l'assistenza del figlio, che possono usufruirne alternativamente.
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Scelta della sede di lavoro
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Il genitore può scegliere di essere trasferito presso una sede di lavoro più vicina al proprio domicilio (legge 104/92).
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Qualunque soggetto che gode dei benefici della norma può scegliere di essere trasferito presso la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere.
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Revoca in caso di mancati requisiti
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NON PRESENTE.
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I benefici della legge 104 possono essere revocati in caso di mancanza dei "requisiti" accertata dal datore di lavoro o dall'INPS.
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Assistenza ad un figlio maggiorenne
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I genitori possono usufruire dei permessi per assistere un figlio maggiorenne solo se convivente o in condizioni di assistenza “continuativa ed esclusiva”. (legge 151/01)
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Questo limite viene cancellato.
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Assistenza di parenti non conviventi
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La legge 104 concedeva i benefici per l’assistenza solo ai genitori o parenti conviventi; la legge 53/2000 li concedeva anche ai parenti e affini non conviventi.
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Questa ambiguità viene cancella. E per quanto riguarda i tre giorni di permesso mensili non si fa più alcun riferimento alla convivenza.
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