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[25/05/2020] ANPR: Accesso all'ANPR
Il Ministero dell’Interno, a seguito di molti quesiti pervenuti alla Direzione Centrale per i servizi Demografici ed al Servizio di Assistenza ANPR, con i quali viene richiesto se i Comuni subentrati possono consentire l’accesso ai dati registrati in ANPR quando richiesto da Pubbliche Amministrazioni, Gestori di servizio pubblico o Uffici comunali non appartenente ai Servizi Demografici (Polizia Municipale, settore Tributi, Servizi Sociali e Scolastici, Notifiche, ecc.), con un comunicato dello scorso 20 maggio, ha dato parere negativo.
In particolare il Ministero precisa che il Sindaco è titolare esclusivamente del trattamento dei dati di propria competenza registrati in ANPR (art.3, comma 3 del DPCM n. 194/2014) e non può consentire agli operatori comunali che non svolgono funzioni anagrafiche o a terzi convenzionati, l’accesso ai dati registrati nella base dati nazionale da parte di altri comuni.
A supporto del proprio parere il Ministero richiama il contenuto dell’art. 5, comma 4 del DPCM n.194/2014 quando stabilisce che “Il comune, anche mediante le convenzioni previste dall’articolo 62, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, consente la fruizione dei dati anagrafici della popolazione residente nel proprio territorio”.
Conseguentemente i Comuni che avessero necessità di accedere a dati dell’ANPR per servizi diversi dall’Anagrafe e, in genere, le Pubbliche amministrazioni e gli enti erogatori di pubblici servizi devono sottoscrivere uno specifico Accordo con il Ministero dell’interno.
La verifica dei presupposti e delle condizioni di legittimità dell'accesso alla base dati, ai sensi dell’art.5, comma 3, del DPCM n. 194/2014, compete alla Direzione centrale pe i Servizi demografici del Ministero dell’interno.
In attesa del completamento del subentro di tutti i Comuni, in collaborazione con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale e con l’Agenzia per l’Italia Digitale, è stata avviata la realizzazione di uno specifico progetto, finalizzato a procedimentalizzare e semplificare le modalità di accesso all’ANPR da parte delle PA in relazione alle previsioni di cui all’art.50 del D. Lgs. n.82/2005, secondo le regole di sicurezza di cui al DPCM n.194/2014.
È previsto che l’accesso ai servizi ANPR sia reso disponibile, previa sottoscrizione di Accordo di fruizione, il cui schema è tuttora in attesa di parere da parte dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
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