Notizie
[19/01/2018] Stato Civile: Aggiunta di cognome – Non è possibile se motivata da intenti soggettivi che non siano meritevoli di tutela e in contrasto con il pubblico interesse alla stabilità e certezza degli elementi identificativi della persona e del suo status giuridico e sociale
|
Il Tar Umbria, sez. 1, con una sentenza del 3 gennaio scorso ha respinto il ricorso di una persona che voleva aggiungere al proprio cognome il secondo cognome del padre naturale.
Il caso nasce dal diniego del Prefetto di Perugia che, con proprio decreto, aveva respinto la richiesta di una cittadina che voleva aggiungere al proprio cognome il secondo cognome del padre naturale. L’interessata, nel ricorso al TAR, aveva fatto presente che il padre era conosciuto nella vita professionale e pubblica con il doppio cognome di "X" e "Y" e, pertanto chiedeva di aggiungere al proprio cognome il secondo cognome del padre.
Il Prefetto aveva respinto la richiesta non riconoscendo gli eccezionali presupposti previsti dalla normativa vigente e richiamandosi anche al parere n. 1919/2003 del Consiglio di Stato.
Secondo la ricorrente il decreto prefettizio di diniego aveva una motivazione insufficiente in quanto l’istanza proposta traeva fondamento da ragioni più che meritevoli di tutela legate al desiderio della ricorrente stessa di far riconoscere pubblicamente la propria appartenenza alla famiglia naturale. Inoltre, sempre secondo la ricorrente, il Prefetto non avrebbe effettuato una corretta valutazione della documentazione prodotta che sarebbe stata idonea a comprovare l'identificazione del padre della ricorrente con il doppio cognome di "X" e "Y".
Il TAR ha invece ritenuto insufficienti le motivazioni addotte dichiarando l’infondatezza del ricorso e respingendolo.
Nel motivare la propria decisione il TAR ha preliminarmente ricordato come la ricorrente, riconosciuta alla nascita dalla sola madre, abbia ottenuto in sede giudiziale il riconoscimento della paternità naturale di XY e come il cognome "Y" fosse collegato a quello della madre di XY.
Secondo il TAR l'istanza volta ad ottenere il mutamento del cognome è da ritenersi recessiva rispetto all'interesse pubblico legato alla stabilità e certezza degli elementi identificativi della persona. Il TAR, richiamando l’art. 89, comma 1, del D.p.r. 396/2000, ha voluto evidenziare che chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta. La domanda di mutamento del cognome, oltre che per le cause tassative indicate dalla legge, può essere motivata anche da intenti soggettivi ed atipici, purché meritevoli di tutela e non contrastanti con il pubblico interesse alla stabilità e certezza degli elementi identificativi della persona e del suo status giuridico e sociale.
Nel caso oggetto di giudizio il cognome aggiuntivo "Y" deriva dal cognome di origine materna del padre naturale e l’eventuale accoglimento della richiesta determinerebbe una ingiustificata lesione dei diritti della personalità e, per essa, degli eredi legittimi, unitamente al contrasto con il pubblico interesse alla stabilità e certezza degli elementi identificativi della persona e del suo status giuridico e sociale (Consiglio di Stato, sez. I, 17 marzo 2004, n. 515). Da ultimo il TAR evidenzia come la modifica del cognome, rivestendo carattere eccezionale, sia ammissibile soltanto in presenza di particolari situazioni collegate ad interessi meritevoli di tutela dei soggetti richiedenti.
|