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[05/02/2020] Anagrafe: BREXIT fino al 31 dicembre 2020 in anagrafe non cambiano le regole
Il 29 marzo 2017 il Regno Unito, a seguito del referendum del 23 giugno 2016, ha notificato l’intenzione di recedere dall’Unione europea a norma dell’articolo 50 del Trattato sull’UE.
Dopo oltre tre anni dal Referendum con il quale il Regno Unito ha deciso di uscire dall’Unione Europea, lo scorso 30 gennaio il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno adottato la decisione relativa alla conclusione dell'accordo di recesso a nome dell'Ue e una dichiarazione politica sul quadro delle future relazioni.
L’accordo di recesso consente di gestire l’uscita del Regno Unito dall'Ue in maniera ordinata, a tutela di cittadini e imprese.
Pertanto dalla mezzanotte del 31 gennaio 2020 il Regno Unito non è più uno Stato membro dell'Ue e sarà considerato un Paese terzo.
L’accordo prevede tuttavia un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2020, in cui un ampio corpo di regole Ue (incluse le regole sulla libera circolazione delle persone, dei servizi, dei capitali e delle merci nei termini previsti dall’accordo di recesso) continuerà ad applicarsi al Regno Unito.
A tal proposito il Governo ha pubblicato un vademecum relativo alle iscrizioni anagrafiche dei cittadini britannici in Italia.
Di fatto, almeno fino al 31 dicembre prossimo, niente cambia, a fini anagrafici, per la gestione anagrafica dei cittadini britannici.
Una volta terminato il periodo transitorio l'Italia garantirà la tutela dei diritti acquisiti sulla base di una procedura dichiarativa ai sensi dell’art. 18.4 dell’accordo di recesso (“Rilascio dei documenti di soggiorno”) e alle condizioni di cui all'articolo 19 dell'accordo (Rilascio di documenti di soggiorno durante il periodo di transizione).
Di seguito pubblichiamo il testo integrale del vademecum pubblicato sul sito istituzionale del Governo italiano
VADEMECUM
SULL’ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEI CITTADINI DEL REGNO UNITO IN ATTUAZIONE DELL’ACCORDO DI RECESSO (art. 18.4 DELL’ACCORDO E D.LGS. n. 30/2007)
Con la ratifica e l’entrata in vigore dell’Accordo sul recesso del Regno Unito e dell’Irlanda del Nord dall’Unione Europea, nei confronti dei cittadini britannici residenti in Italia o che si iscriveranno in anagrafe durante il periodo di transizione (1 febbraio 2020 – 31 dicembre 2020) e dei loro familiari, continuerà ad applicarsi il Decreto legislativo 6/2/2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE sul diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri).
Nello specifico potranno verificarsi le seguenti ipotesi:
1) Cittadini britannici residenti in Italia al 31 gennaio 2020
In tale ipotesi, il cittadino britannico potrà recarsi presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di residenza e richiedere una Attestazione di iscrizione anagrafica (ai sensi del d.lgs. n. 30/2007 e dell’art.18.4 dell’Accordo sul recesso del Regno Unito e dell’Irlanda del Nord dall’Unione Europea) per documentare i propri diritti connessi al soggiorno sul territorio nazionale.
2) Cittadini britannici non residenti in Italia al 1 febbraio 2020
In tale ipotesi, entro la fine del periodo di transizione previsto dall’Accordo sul recesso (31.12.2020), il cittadino britannico ha diritto di iscriversi in anagrafe ai sensi delle disposizioni previste dalla normativa anagrafica (Legge 24/12/1954, n. 1228 Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, e d.P.R. 30/5/1989, n. 223 Approvazione nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) e del D.Lgs. n.30/2007.
Il procedimento d’iscrizione in anagrafe è il seguente:
Il cittadino dovrà recarsi nel Comune in cui ha fissato la propria dimora abituale e presentare l’apposito modello di dichiarazione anagrafica, corredato dal passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e dalla prescritta documentazione (art. 9 D.Lgs. 6/2/2007, n. 30). La richiesta può essere presentata personalmente dall’interessato allo sportello comunale, a mezzo del servizio postale (Raccomandata A.R.) oppure per via telematica.
L’ufficiale di anagrafe provvede all’iscrizione anagrafica entro i due giorni lavorativi successivi alla presentazione della dichiarazione e l’iscrizione decorre dalla data di presentazione dell’istanza.
Nei successivi 45 giorni, il Comune accerta l’effettiva sussistenza dei requisiti previsti per la registrazione.
Se entro lo stesso termine di 45 giorni – tenuto conto dell’esito degli accertamenti – il Comune non comunica al richiedente motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (art.10 bis della L. 241/90, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), quanto dichiarato dall’interessato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione anagrafica.
Qualora, invece, gli accertamenti anagrafici diano esito negativo, l’Ufficiale di anagrafe è tenuto a provvedere al ripristino della posizione anagrafica precedente mediante l’annullamento dell’iscrizione, con effetto retroattivo (artt. 18 e 18 bis del d.P.R. n. 223/1989 cit.).
A seguito dell’iscrizione il cittadino britannico potrà richiedere il rilascio dell’Attestazione di iscrizione anagrafica.
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