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[15/11/2018] Polizia Mortuaria: Conservazione delle ceneri anche presso ditte private: lo stabilisce la Corte di Giustizia Europea
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Pubblichiamo un’interessante sentenza della Corte di Giustizia Europea, del 14 novembre scorso (causa C-342/17) con la quale viene censurata e dichiarata illegittima la normativa italiana che impedirebbe la conservazione delle urne cinerarie presso soggetti privati.
Il caso nasce a seguito di un contenzioso tra il Comune di Padova ed una società patavina che vuole mettere a disposizione dei parenti dei defunti cremati un servizio di conservazione delle urne cinerarie che consenta loro di evitare di custodirle presso la propria abitazione o di collocarle nel cimitero.
Il Comune di Padova, con una delibera del 2015, aveva modificato il proprio regolamento dei servizi cimiteriali escludendo espressamente, all’art. 52, che l'affidatario di un'urna cineraria possa avvalersi dei servizi di un'impresa privata, gestita al di fuori del servizio cimiteriale comunale, al fine di conservare le urne.
A seguito della modifica regolamentare la società che ha attivato questo particolare servizio e un loro cliente si sono rivolti al TAR del Veneto per ottenere l'annullamento della delibera. Il giudice amministrativo, esprimendo una serie di dubbi sulla liceità della normativa oggetto del contendere, ha rimesso la questione alla Corte di giustizia Europea che, nella pronuncia del 14 novembre ha confermato l’illegittimità della normativa nazionale e comunale in merito.
Vediamo, se pur sinteticamente, come la Corte di Giustizia è giunta alle proprie decisioni.
Preliminarmente è stata presa in considerazione la normativa nazionale ed anche il regolamento di polizia mortuaria del Comune di Padova.
Immediatamente la Corte ha rilevato come l’art. 52 del regolamento comunale, modificato nel 2015, abbiano prodotto l’effetto di escludere espressamente che l’affidatario delle ceneri potesse avvalersi di un’impresa privata gestita al di fuori dei cimiteri comunali. Dall’esame dei motivi addotti dai ricorrenti il giudice europeo ha riconosciuto che era fondato il richiamo all’art. 49 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea) sul diritto di stabilimento dei cittadini in ogni Stato membro. La richiamata norma stabilisce che non vi possono essere poste restrizioni alla libertà di stabilimento. Secondo la Corte una normativa nazionale che vieta ad un’impresa dell’Unione di fornire un servizio di conservazione di urne cinerarie nello Stato membro interessato, impedisce a tali imprese di stabilirvisi per esercitare tale servizio di conservazione e, pertanto, ostacolando l’esercizio della libertà di impresa e di stabilimento, questa normativa sarebbe contraria al Trattato europeo.
Nella discussione della causa il Comune di Padova e il Governo italiano hanno motivato la loro posizione giustificandola con ragioni imperative di interesse generale intese a proteggere
- la tutela della salute,
- la necessità di garantire il rispetto dovuto alla memoria dei defunti,
- la tutela dei valori morali e religiosi prevalenti in Italia che sarebbero contrari all’esistenza di attività commerciali e mondane connesse alla conservazione delle ceneri dei defunti e quindi, a che le attività di custodia dei resti mortali perseguano una finalità lucrativa.
La Corte ha smontato ognuno dei tre motivi addotti.
- L’obiettivo legato alla tutela della salute non può costituire elemento di giustificazione valido in quanto le ceneri funerarie, diversamente dalle spoglie mortali, sotto un profilo prettamente biologico sono inerti (in quanto rese sterili dal calore) e la loro conservazione non può rappresentare un vincolo imposto da considerazioni sanitarie.
- L’altro obiettivo relativo alla tutela del rispetto dovuto alla memoria dei defunti può comunque essere garantito con misure meno restrittive, rispetto a quelle adottate in Italia, prevendo in capo ai soggetti privati l’obbligo di conservare le urne cinerarie in condizioni analoghe a quelle attuate nei cimiteri comunali e, in caso di cessazione dell’attività, di trasferire tali urne in un cimitero pubblico o di restituirle ai parenti del defunto. Quindi, anche su questo specifico punto, la Corte sostiene che la normativa italiana si spinge oltre quanto necessario per conseguire l’obiettivo di tutelare il rispetto dovuto alla memoria dei defunti.
- Con riferimento ai valori morali e religiosi prevalenti in Italia che porterebbero ad escludere qualsiasi attività con fini di lucro, la Corte rileva che l’art. 5, comma 2, della legge n. 130/2001, prevede che l’attività di conservazione delle ceneri nei Cimiteri è soggettata al pagamento di una tariffa stabilita con apposito Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro della Sanità. Conseguentemente la Corte non capisce perché l’attività di custodia delle ceneri, da parte di operatori privati, non possa essere soggettata al medesimo inquadramento tariffario, che, di per sé, ribadisce ironicamente il Giudice, lo Stato italiano evidentemente non considera contrario ai propri valori morali e religiosi. Anche in questo caso, quindi, la normativa italiana si spinge oltre quanto necessario per conseguire l’obiettivo addotto e, di conseguenza, non può in ogni caso essere giustificata alla luce di tale obiettivo.
In conclusione quindi la Corte di Giustizia Europea ritiene ammissibile che le urne cinerari possano tranquillamente essere conservate anche presso soggetti privati in alternativa alla conservazione presso l’abitazione del privato o nel un cimitero.
Vedi la Sentenza Corte di Giustizia Europea C-342/17 del 14/11/2018
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