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[22/07/2016] Unioni Civili: Consiglio di Stato: via libera al Decreto Ponte
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Il Consiglio di Stato ha dato il proprio parere sullo schema di DPCM (c.d. “Decreto Ponte”) che la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva trasmesso lo scorso 8 luglio per dare attuazione al comma 34 dell’articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76 (legge Cirinnà sulle Unioni Civili).
Lo schema di Decreto, analizzato dal Consiglio di Stato, si compone di 10 articoli.
L'articolo 1 (Richiesta di costituzione dell’unione civile) disciplina la fase della presentazione delle richieste delle parti all'ufficiale dello stato civile.
L'articolo 2 (Verifiche) disciplina le verifiche che l'ufficio dello stato civile deve compiere a seguito del ricevimento della richiesta disciplinata nell'articolo 1.
L'articolo 3 (Costituzione dell’unione e registrazione degli atti nell’archivio dello stato civile) disciplina la costituzione dell'unione e la registrazione dei relativi atti nell'archivio dello stato civile, adempimento cui l'ufficiale è chiamato a provvedere in virtù dell'articolo 1, comma 3, della legge.
L'articolo 4 (Scelta del cognome comune) disciplina la scelta del cognome comune, prevista dall'articolo 1, comma 10, della legge.
L'articolo 5 (Unione costituita a seguito della rettificazione di sesso di uno dei coniugi) disciplina l'unione civile che, ai sensi dell'articolo 1, comma 27, della legge, si costituisce automaticamente tra i coniugi i quali, a seguito della rettificazione di sesso di uno di loro, abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non farne cessare gli effetti civili.
L'articolo 6 (Scioglimento dell’unione civile per accordo tra le parti) disciplina lo scioglimento dell'unione civile per accordo delle parti ai sensi dell'articolo 1, comma 24, della legge.
L'articolo 7 (Documento attestante la costituzione dell’unione) riguarda il documento attestante la costituzione dell'unione, atto "certificativo" dell'unione, disciplinato nell'articolo 1, comma 9, della legge che ne indica anche il contenuto: dati anagrafici delle parti, regime patrimoniale, residenza, dati anagrafici e residenza dei testimoni.
L'articolo 8 (Trascrizioni e nulla osta) disciplina le trascrizioni e il nulla osta all'unione civile presentato dallo straniero.
L'articolo 9 (Registro provvisorio delle unioni civili e formule) riguarda le formule e l'istituzione del registro provvisorio delle unioni civili.
L'articolo 10 (Disposizioni finali) stabilisce che le disposizioni del provvedimento si applichino fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti nell'articolo 1, comma 28, della legge n. 76 del 2016.
Il Consiglio di Stato, ancor prima di esprimere il proprio parere sui singoli articoli dello schema di Decreto, ha ritenuto opportuno effettuare una importante precisazione di ordine generale sgombrando immediatamente il campo da qualsiasi dubbio o incertezza:
l’obiezione di coscienza non è possibile!
L'argomento viene immediatamente affrontato precisando che a fronte delle richieste formulate dalle coppie omosessuali di costituire le Unioni Civile non vi è alcuna possibilità, come invece evocata di recente da alcuni sindaci, di esercitare una “obiezione di coscienza” motivando detto rifiuto, in base a convinzioni culturali, religiose o morali. Il Consiglio di Stato motiva questa netta e chiara presa di posizione precisando che il rilievo giuridico di una “questione di coscienza” - affinché soggetti pubblici o privati si sottraggano legittimamente ad adempimenti cui per legge sono tenuti - può derivare soltanto dal riconoscimento che di tale questione faccia una norma, sicché detto rilievo, che esime dall’adempimento di un dovere, non può derivare da una “auto-qualificazione” effettuata da chi sia tenuto, in forza di una legge, a un determinato comportamento. In un sistema costituzionale e democratico deve essere l’ordinamento ad indicare come e in quali termini la “coscienza individuale” possa consentire di non rispettare un precetto vincolante per legge. Allorquando il Legislatore ha contemplato (si pensi all’obiezione di coscienza in materia di aborto o di sperimentazione animale) l’apprezzamento della possibilità, caso per caso, di sottrarsi ad un compito cui si è tenuti (ad esempio, l’interruzione anticipata di gravidanza), tale apprezzamento è stato effettuato con previsione generale e astratta, di cui il soggetto “obiettore” chiede l’applicazione. Nella legge n. 76/2016 una previsione del genere non è stata introdotta: anzi, dai lavori parlamentari risulta che un emendamento volto ad introdurre per i sindaci l’”obiezione di coscienza” sulla costituzione di una unione civile è stato respinto dal Parlamento, che ha così fatto constare la sua volontà contraria, non aggirabile in alcun modo nella fase di attuazione della legge.
Altra questione affrontata dal Consiglio di Stato riguarda la durata e l’efficacia del Decreto Ponte. Infatti il Governo dovrà con i decreti delegati previsti dal comma 28 della legge adottare scelte definitive e organiche, rivedendo, integrando e, ove necessario, correggendo le previsioni stabilite per la fase transitoria. Di più: l’Alto consesso invita il Legislatore delegato affinché si adoperi per un tempestivo esercizio della delega ricordando che dalla (scongiurata) mancata adozione di una disciplina a regime non potrebbe scaturire l’effetto di una sopravvivenza delle norme del Decreto Ponte. Traduzione: se entro il 5 dicembre 2016 non saranno approvati i Decreti Legislativi l’operatività della legge sarà paralizzata.
Il Consiglio di Stato, tenuto conto della prospettiva di transitorietà, del Decreto esaminato, giustificato dall’esigenza di dare una rapida attuazione dell’istituto delle unioni civili, giustifica l’incompletezza di molte previsioni in esso contenute proprio perché proiettato verso il fine dell’immediata operatività anche se non viene ignorato, dallo stesso Consiglio, il fatto che l’incompletezza possa dar luogo a plurimi dubbi applicativi.
Date queste premesse il Consiglio di Stato passa ad esaminare i singoli articoli del Decreto Ponte effettuando alcuni rilievi ma dando, sostanzialmente, un parere positivo su tutti gli articoli. Tra i rilievi effettuati riteniamo di dover segnalare quelli apportati all’art. 3 circa il numero dei testimoni che debbano presenziare alla celebrazione dell’Unione Civile nell’ipotesi in cui l’ufficiale dello stato civile debba ricevere la dichiarazione nel luogo ove si trovi la persona impedita a recarsi presso la casa comunale per infermità o per altro comprovato impedimento. Il Decreto prevede, per tali casi, la presenza di 4 testimoni. Il Consiglio di Stato ritiene tale previsione non conforme al dettato legislativo. Sebbene, infatti, si sia inteso in questo modo replicare in sede regolamentare quanto previsto dall’articolo 110 del codice civile, il Consiglio osserva che il numero dei testimoni che devono presenziare alla dichiarazione in questione è espressamente stabilito dal comma 2 della legge prevedendo solo due testimoni; d’altra parte la legge non contiene rinvii all’articolo 110 del codice civile e nemmeno contempla deroghe per casi particolari. La previsione della presenza di quattro testimoni, al ricorrere dell’ipotesi descritta, costituisce un aggravamento per le parti (e per le amministrazioni comunali) che non poggia su un solido aggancio normativo e che, soprattutto, non trova un giustificato bilanciamento nell’esigenza di rafforzare la solennità delle dichiarazioni costitutive ricevute dall’ufficiale dello stato civile al di fuori della casa comunale.
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