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[24/02/2017] Elettorale: Deve sempre essere considerata nulla la preferenza attribuita ad un candidato di una lista diversa a quella già votata dall'elettore
Il Tar Piemonte, seconda sezione, con la sentenza n. 65 del 13 gennaio 2017, respingendo il ricorso di un candidato Sindaco, ha confermato il principio secondo il quale si deve ritenere valido il voto con cui l’elettore ha espresso la sua volontà di scelta nei confronti del candidato sindaco e il relativo simbolo collegato anche nel caso in cui lo stesso elettore esprima anche una preferenza per un candidato consigliere appartenente ad una lista non collegata il cui voto deve ritenersi nullo.
Il contenzioso scaturisce dal fatto che un candidato alla carica di Sindaco aveva fatto ricorso contro l’esito degli scrutini avendo perso l’elezione a Sindaco per una scarto di soli 4 voti rispetto al candidato Sindaco proclamato eletto. Il ricorso si proponeva, appunto, lo scopo di giungere ad un diverso esito dello scrutinio sostenendo che in almeno 9 schede era stato espresso un voto anche per un candidato consigliere appartenente a una lista non collegata a quella del candidato sindaco (a cui è stata espressa la preferenza).
In almeno 9 schede, sosteneva il ricorrente, gli elettori avrebbero votato il simbolo della lista del candidato Sindaco (poi proclamato eletto) dando altresì la preferenza a candidati della lista di altro candidato Sindaco. Poiché il voto è stato attribuito al candidato Sindaco poi eletto ed è stata annullata la preferenza, il ricorrente chiede l’annullamento di quei 9 voti. Se accolto il punto il ricorrente avrebbe vinto le elezioni per n. 5 voti a suo favore.
Il Tar ha ritenuto infondate le motivazioni addotte al ricorso richiamando espressamente gli orientamenti giurisprudenziali ed in particolare il Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. V, 13 aprile 2016 n. 1477) secondo il quale, nelle elezioni per i Comuni fino a quindicimila abitanti, è "da ritenere sempre valido il voto con cui l'elettore indichi senza dubbio il candidato sindaco prescelto ed il di lui contrassegno, perché ciò inequivocabilmente lascia individuare la forza politica cui esso si riferisce, anche nel caso in cui l'elettore, dopo aver votato per il candidato sindaco e per la lista a lui collegata, esprima pure una preferenza per un candidato consigliere appartenente ad una lista non collegata, mentre il voto a quest'ultimo è nullo, per l'evidente ragione di non poter legittimamente considerare sullo stesso piano giuridico i due tipi di voto".
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