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[02/02/2017] Personale: I 3 giorni di permessi retribuiti per motivi personali non possono essere fruiti a ore
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L’ARAN, con un parere espresso lo scorso 29 dicembre, ha precisato che i permessi retribuiti per particolari motivi personali non possono essere frazionati ed usufruiti a ore.
Così i tre giorni di permesso retribuiti per motivi personali e familiari disciplinati all’articolo 19 del contratto del 6 luglio 1995 dovranno essere fruiti per l’intera giornata.
L’ARAN giustifica e motiva tale decisione sostenendo che questi particolari permessi sono compiutamente ed esaustivamente disciplinati dal contratto nazionale che non permetterebbe, in sede di contrattazione decentrata, una diversa regolamentazione.
Ciò troverebbe conferma nel comma 3-quinquies dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 165/2001 ove dispone che le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale.
Pertanto nel caso in cui un ente avesse disciplinato la fruizione a ore dei permessi retribuiti ex articolo 19 del Ccnl 6 luglio 1995 tale regola risulterebbe nulla e non potrebbe essere applicata.
Sarebbero nulle anche eventuali regolamentazioni che l’ente avesse adottato per individuare “particolari” o “specifiche” casistiche di motivi personali che dessero luogo all’autorizzazione per la fruizione del permesso.
Infatti la disciplina contrattuale non ha stabilito alcuna precisa casistica. Conseguentemente al datore di lavoro non è demandato il compito di specificare le fattispecie legittimanti il possibile ricorso del dipendente all’istituto, in quanto ne risulterebbe limitato.
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