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[03/03/2018]
Elettorale:
Il mancato rispetto del divieto di introdurre telefoni o altri apparati fotografici nella cabina elettorale comporta pesanti sanzioni per l’elettore
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L’elettore non può, all’interno della cabina elettorale, fotografare la propria scheda e, qualora contravvenga a tale divieto ne è pienamente responsabile anche se il Presidente del seggio non lo ha avvertito di tale divieto. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9400, depositata il 1 marzo 2018. Nelle motivazione della sentenza la suprema Corte confermando che il presidente di seggio deve invitare l’elettore a depositare i cellulari o altri apparecchi fotografici che saranno subito ritirati dopo l’espressione del voto, conferma che non sono previste conseguenze penali per il presidente che viene meno al suo dovere, mentre la stessa cosa non si può dire per l’elettore che porta in cabina il cellulare o altri dispositivi con i quali si può fotografare.
Vedi la sentenza n. 9400
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