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[08/05/2019] Aire: Iscrizioni: cambia la data di decorrenza
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Lo scorso 25 marzo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 22/2019. La norma, all’art. 16, comma 3, introduce una sostanziale novità inerente la data di decorrenza dell’iscrizione dei cittadini italiani all’AIRE. Infatti con il D.L. 25 viene abrogato l’art. 7 del D.p.r. 323/1989 (Regolamento di esecuzione della legge 470/1988) e viene introdotto il comma 9-bis all’art. 6 della Legge 470/1988 (Anagrafe e censimento degli italiani all’estero.
L’art. 7, oggi abrogato, prevedeva che l’iscrizione in AIRE decorresse dalla data di ricezione del modello CONS01 da parte dell’Ufficio Anagrafe competente.
L’introduzione del comma 9-bis, all’art. 6 della Legge 470, prevede invece che, a partire dal 25 marzo 2019, l’iscrizione in AIRE decorre dalla data di presentazione della dichiarazione al Consolato indipendentemente dalla data di arrivo del CONS01 all’Ufficio Anagrafe del Comune.
Nel caso che il cittadino renda la dichiarazione di espatrio al Comune di residenza ed entro i 90 giorni dall’espatrio si rechi al Consolato, resta invariata la norma che prevede l’iscrizione con decorrenza dalla data della dichiarazione resa al Comune.
Decreto Legge 25 marzo 2019 n. 22
Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 marzo 2019, n. 71.
Art. 16
Misure urgenti per la tutela dei cittadini italiani
1. …omissis….
2. …omissis…
3. All'articolo 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: «9-bis. Gli effetti della dichiarazione resa all'ufficio consolare, ai sensi dei commi 1 e 3, hanno decorrenza dalla data di presentazione della stessa, qualora non sia stata già resa la dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero presso il comune di ultima residenza, a norma della vigente legislazione anagrafica». L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323, è abrogato. Le dichiarazioni di cui al presente comma presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora ricevute dall'ufficiale di anagrafe hanno decorrenza dalla medesima data.
4. …omissis…
5. …omissis….
Legge 27 ottobre 1988 n. 470
Anagrafe e censimento degli italiani all'estero.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 novembre 1988, n. 261.
Art. 6
1. I cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione.
2. I cittadini italiani che risiedono all'estero alla data dell'entrata in vigore della presente legge devono dichiarare la loro residenza al competente ufficio consolare entro un anno dalla predetta data.
3. I cittadini italiani residenti all'estero che cambiano la residenza o l'abitazione devono farne dichiarazione entro novanta giorni all'ufficio consolare nella cui circoscrizione si trova la nuova residenza o la nuova abitazione.
4. Le dichiarazioni rese dagli interessati devono specificare i componenti della famiglia di cittadinanza italiana ai quali la dichiarazione stessa si riferisce e sono accompagnate da documentazione comprovante la residenza nella circoscrizione consolare (1).
5. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari provvedono comunque a svolgere ogni opportuna azione intesa a promuovere la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo, anche sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 5, ed avvalendosi, per quanto possibile, della collaborazione delle pubbliche autorità locali, per ottenere la segnalazione dei nominativi dei cittadini italiani residenti nelle rispettive circoscrizioni e dei relativi recapiti.
6. Le notizie recate dalle dichiarazioni sono registrate dagli uffici consolari interessati negli schedari istituiti a norma dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 . Scaduti i termini per la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo, gli uffici consolari provvedono ad iscrivere d'ufficio nei predetti schedari i cittadini italiani che non abbiano presentato le dichiarazioni, ma dei quali gli uffici consolari abbiano conoscenza, in base ai dati in loro possesso.
7. Una copia autentica della dichiarazione o, in mancanza di questa, l'iscrizione d'ufficio è trasmessa entro centottanta giorni dall'ufficio consolare al Ministero dell'interno per le registrazioni di competenza e per le successive, immediate comunicazioni al comune italiano competente.
8. Altra copia autentica della dichiarazione è trasmessa all'ufficio consolare della circoscrizione di provenienza.
9. La richiesta agli uffici consolari, da parte dei cittadini italiani residenti all'estero, di atti, documenti e certificati deve essere accompagnata, qualora non siano già state rese, dalle dichiarazioni di cui al presente articolo. In mancanza di tali dichiarazioni gli uffici consolari corrisponderanno alla richiesta, provvedendo contestualmente alla iscrizione d'ufficio a norma del comma 6.
9-bis. Gli effetti della dichiarazione resa all'ufficio consolare, ai sensi dei commi 1 e 3, hanno decorrenza dalla data di presentazione della stessa, qualora non sia stata già resa la dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero presso il comune di ultima residenza, a norma della vigente legislazione anagrafica (2).
(1) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, D.L. 18 dicembre 2012, n. 223.
(2) Comma aggiunto dall’art. 16, comma 3, D.L. 25 marzo 2019, n. 22. Vedi, anche, quanto ulteriormente disposto dal medesimo art. 16, comma 3, D.L. n. 22/2019.
D.P.R. 6 settembre 1989 n. 323
Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sull'anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 1989, n. 223.
Art. 7
[1. Gli effetti della dichiarazione resa all'ufficio consolare, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, della legge, hanno decorrenza dalla data di ricezione della stessa da parte dell'ufficiale di anagrafe, qualora non sia stata già resa la dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero presso il comune di ultima residenza, a norma della vigente legislazione anagrafica] (1).
(1) Articolo abrogato dall’art. 16, comma 3, D.L. 25 marzo 2019, n. 22.
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