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[18/07/2019] Carta Identità Elettronica: La ricevuta vale come documento di identità anche nei casi documentati di salute, partecipazione a concorsi e gare d’appalto.
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Per frenare il fenomeno del rilascio della carta di identità cartacea il Ministero dell’Interno ha fornito nuovi ed importanti chiarimenti in merito alla possibilità di utilizzo della ricevuta di richiesta della carta d'identità elettronica come documento di riconoscimento. Tale possibilità era già stata ammessa con le circolari n. 2 e 5 del 2018 per identificare i votanti in occasione di consultazioni elettorali.
Con la Circolare n. 9 del 16 luglio 2019 il Ministero dà una risposta ai molti quesiti provenienti dai Comuni che, troppo spesso, si vedono costretti a ricorrere al rilascio della vecchia carta di identità. Con la nuova direttiva viene espressamente riconosciuto, anche su conforme parere del Ministero per la Pubblica Amministrazione, la validità della ricevuta a «documento di riconoscimento» tout court, avendo questa tutte le caratteristiche formali richieste dall'articolo 35, comma 2, del Dpr 445/2000, facilmente verificabili grazie al codice a barre bidimensionale QR code impresso nella prima pagina della ricevuta. Conseguentemente la ricevuta dovrà essere considerata valido documento di riconoscimento nei casi di necessità urgente (motivi di salute, partecipazione a concorsi e gare pubblici) nei quali il cittadino, in attesa di ricevere la CIE, abbia bisogno di esibire un valido documento di identità.
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