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[27/09/2019] Stato Civile: Legge 19 luglio 2019 n. 69 – Codice Rosso
Sulla G.U. del 25 luglio 2019 è stata pubblicata la Legge 19 luglio 2019, n. 69 (recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”) denominata “Codice Rosso” ha introdotto nuove ipotesi di reato per la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.
La legge è stata soprannominata “Codice Rosso” per rappresentare una emergenza ed una via preferenziale per le vittime di questi reati con un richiamo ai codici usati nel pronto soccorso quando l’urgenza è massima.
La nuova legge si inserisce nell’ambito delle raccomandazioni date dalla della Direttiva 2012/29 UE in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato familiare e sessuale.
E’ stata previsto un considerevole inasprimento delle pene per i reati di:
- maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);
- atti persecutori (art. 612-bis c.p.);
- violenza sessuale (art. 609-bis c.p.);
- violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p).
Sono stati introdotti nuovi reati:
- diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (c.d. revenge-porn) (nuovo art. 612 ter c.p.);
- delitto di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (nuovo art. 583-quinquies c.p.);
- costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-bis c.p.).
Sono state previste indagini più veloci. La legge, infatti, obbliga i pubblici ministeri ad ascoltare le vittime di violenza domestica entro 3 giorni dal momento in cui viene presentata la denuncia
Di particolare interesse per gli Uffici di Stato Civile l’introduzione del reato di costrizione o induzione al matrimonio previsto dall’art. 7 della legge.
Con la nuova legge il reato di costrizione o induzione al matrimonio sarà punito con la reclusione da uno a cinque anni prevedendo un’aggravante quando il reato è commesso a danno di minori. La norma prevede la punibilità anche quando il fatto è commesso all’estero da o in danno di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia.
Con questa norma si vuole rafforzare il principio secondo il quale il matrimonio e l’unione civile debbano ineludibilmente fondarsi sulla libera determinazione degli interessati.
Apparentemente l’Ufficiale dello stato civile non ha alcuna competenza sui risvolti penali del matrimonio (o della unione civile) contratto in violazione delle norme previste dal codice penale. Se pur vero che l’Ufficiale dello Stato Civile, in materia matrimoniale, ha il compito di interviene esclusivamente per l’accertamento dei requisiti e dei presupposti per la celebrazione (fase delle pubblicazioni) e per la sua costituzione (fase della celebrazione), è altresì evidente che, nella sua qualità di pubblico ufficiale, nell’eventuale caso di conoscenza di una ipotesi di induzione o costrizione al matrimonio, debba darne immediata informazione alla Procura della Repubblica in applicazione di quanto disposto dall’art. 361 del codice penale.
LEGGE 19 luglio 2019, n. 69
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 luglio 2019, n. 173.
Vigente al: 9-8-2019
Art. 7
Introduzione dell'articolo 558-bis del codice penale in materia di costrizione o induzione al matrimonio
1. Dopo l'articolo 558 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 558-bis (Costrizione o induzione al matrimonio). - Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.
La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto.
La pena è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia».
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