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[12/06/2018] Elettorale: Nelle elezioni deve sempre essere rispettata la volontà degli elettori anche quando vi siano degli errori formali che comunque non possono produrre effetti significativi sul risultato finale
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Il caso nasce da un ricorso presentato da alcuni candidati non eletti sia alla carica di Sindaco che alla carica di Consigliere comunale che si erano visti respingere il ricorso in primo grado dal TAR della Calabria.
Anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3250 del 30 maggio 2018 ha respinto il ricorso.
Il TAR, in prima istanza, aveva reputato infondate nel merito le censure dedotte dagli appellanti che chiedevano una ripetizione della consultazione elettorale, svoltasi l'11 giugno 2017, per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale. Il Consiglio di Stato ha nuovamente preso in esame i motivi che avevano indotto i ricorrenti ad insistere sulle loro posizioni.
In particolare gli appellanti lamentavano le seguenti principali irregolarità:
- in una sezione elettorale era stato ammesso a votare un elettore non iscritto nei registri di quella sezione anche se, di fatto, dal verbale di sezione risultava che la scheda sulla quale egli aveva espresso il proprio voto era stata chiusa in busta sigillata e non inserita nell'urna destinata a raccogliere le schede votate;
- numerosi elettori, comunque appartenenti alle rispettive sezioni elettorali, erano stati ammessi al voto senza esibire alcun documento di identità bensì identificati a mezzo di conoscenza personale da parte dei componenti del seggio elettorale;
- la discrasia temporale, rilevata dal relativo verbale, tra l’orario di proclamazione del Sindaco eletto (ore 12.30 del 12 giugno 2017) e l’orario antecedente (11.15) di proclamazione dei consiglieri;
- la mancata corrispondenza tra schede autenticate e non utilizzate e numero di elettori che non hanno votato
Sulle questioni sollevate dai ricorrenti il Consiglio di Stato ha ritenuto, in via preliminare, dover ribadire che, nella materia elettorale, vige il principio di conservazione delle operazioni elettorali (vedi sentenza CdS - sez. V - 25/01/2016, n. 245).
Infatti, afferma ancora il Consiglio di Stato, la regola fondamentale nella materia elettorale è quella del rispetto della volontà dell'elettore e dell'attribuzione, fin tanto che si possa, di significato alla consultazione elettorale e che pertanto le regole formali contenute nella normativa e nelle istruzioni ministeriali sono strumentali, e la loro violazione è significativa soltanto se dimostra una sostanziale inattendibilità del risultato finale (cfr. capo 25.2. della sentenza 21/11/2016, n. 4863).
Conseguentemente la volontà espressa dagli elettori può essere sovvertita solo quando si riscontrino positivi elementi circa l'irregolarità della sua ricostruzione da parte delle sezioni elettorali, in mancanza dei quali la volontà popolare deve essere rispettata (30/06/2016, n. 2950). Pertanto eventuali incongruenze o carenze di verbalizzazione, quando vi sia la corrispondenza tra il numero delle schede autenticate e la somma delle schede adoperate effettivamente dagli elettori con quelle non utilizzate, non può mai rimettere in discussione l’esito della votazione.
Più nel dettaglio, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che l'autenticazione di un numero di schede superiore a quello degli elettori iscritti nella lista di una sezione non costituisce di per sé ragione di illegittimità delle operazioni elettorali, in quanto un simile divieto non è normativamente imposto. Ai fini della regolarità di siffatte operazioni, importa non già o non tanto la corrispondenza tra il numero degli elettori ammessi al voto e quello delle schede autenticate, quanto, piuttosto, l'esatta corrispondenza di tali schede alla somma delle schede adoperate effettivamente dagli elettori e di quelle non utilizzate e indicate nel verbale. Solo nel caso in cui la non coincidenza tra schede autenticate, schede votate e rimanenze si accompagni ad altre irregolarità che facciano supporre comportamenti illeciti nel corso delle operazioni elettorali, o, quantomeno, si collochi in un contesto nel quale l'irregolarità non trovi altra plausibile spiegazione che quella, appunto, della pratica della c.d. scheda ballerina, con la conseguenza che la discordanza di un solo voto non può invalidare il risultato elettorale in un contesto che non lascia altrimenti supporre l'irregolarità delle operazioni di voto.
Il Consiglio di Stato, nel respingere il ricorso, ha confermato che è comunque valida l’attestazione di identificazione personale dell'elettore da parte di un componente del seggio.
Da ultimo il Consiglio di Stato, pur riconoscendo che l’Ufficio Centrale ha commesso un errore nel proclamare eletti i Consiglieri e successivamente il Sindaco, ha comunque ritenuto che l’inversione dell'ordine di proclamazione degli eletti in nulla incide sulla manifestazione della volontà del corpo elettorale.
Vedi la Sentenza del Consiglio di Stato n. 3250 del 30 maggio 2018
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