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[04/03/2010] Stranieri: NEWS GIURISPRUDENZA - SENTENZA N. 3202 DEL 01/03/2010 TAR LAZIO
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News del 04/0/2010 –Il Giornale degli Stranieri – Rubrica di giurisprudenza - a cura di Maurizio Buzzani –
SENTENZA N. 3202 DEL 01/03/2010 – TAR LAZIO - Oggetto del ricorso: Silenzio diniego sull'istanza di accesso ai documenti - ricorso ex art. 25 l. 241/90 - Diritto di accesso - silenzio-diniego su istanza di accesso ricevuta dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo - domanda di riconoscimento dello status di rifugiato - fascicolo personale Esito: Accolto
CONSULTA: STRANIERI RACCOLTA SENTENZE TAR 2009 - 2010
CLASSIFICAZIONE
MATERIA: IMMIGRAZIONE - STRANIERI
GIURISPRUDENZA GIUDICE AMMININISTRATIVO
SCARICA SCHEDA DEA GIURISPRUDENZA CON ANNOTAZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI (link pdf)

SENTENZA N. 3202 DEL 01/03/2010 – TAR LAZIO (link)
Inserita il 04/03/2010
N^ ricorso: 10891/2009
Oggetto del ricorso: Silenzio diniego sull'istanza di accesso ai documenti - ricorso ex art. 25 l. 241/90
Diritto di accesso - silenzio-diniego su istanza di accesso ricevuta dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo - domanda di riconoscimento dello status di rifugiato - fascicolo personale - I presupposti ex art. 25 legge 241/1990
Esito: ACCOGLIE
Ricorrente: SENKOY SAIT
Resistente: MINISTERO
Riferimenti normativi citati in sentenza:
articolo 24 – Esclusione dal diritto di accesso – Legge 241/1990
articolo 25 – Modalita' di esercizio del diritto di accesso e ricorsi – Legge 241/1990
CLASSIFICAZIONE
MATERIA: IMMIGRAZIONE - STRANIERI
GIURISPRUDENZA GIUDICE AMMININISTRATIVO
SCARICA SCHEDA DEA GIURISPRUDENZA CON ANNOTAZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI (link pdf)

SENTENZA N. 3202 DEL 01/03/2010 – TAR LAZIO (link)
Inserita il 04/03/2010
N^ ricorso: 10891/2009
Oggetto del ricorso: Silenzio diniego sull'istanza di accesso ai documenti - ricorso ex art. 25 l. 241/90
Diritto di accesso - silenzio-diniego su istanza di accesso ricevuta dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo - domanda di riconoscimento dello status di rifugiato - fascicolo personale - I presupposti ex art. 25 legge 241/1990
Esito: ACCOGLIE
Ricorrente: SENKOY SAIT
Resistente: MINISTERO
Riferimenti normativi citati in sentenza:
articolo 24 – Esclusione dal diritto di accesso – Legge 241/1990
articolo 25 – Modalita' di esercizio del diritto di accesso e ricorsi – Legge 241/1990
PARTE DI INTERESSE DELLA SENTENZA:
omissis…
Il ricorso è volto ad ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio-diniego mantenuto dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo sulla richiesta di accesso alla documentazione contenuta nel fascicolo personale relativo alla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, conclusasi con decisione negativa della stessa Commissione nella seduta del 22.9.2009.
Il ricorso è fondato.
Al riguardo si osserva, preliminarmente, che sussistono entrambi i presupposti richiesti dall’articolo 25 della legge 7.8.1990 n. 241 per l’accesso documentale di cui è causa, risultando il medesimo titolare di un interesse giuridicamente rilevante e sussistendo il nesso di strumentalità tra tale interesse e la documentazione richiesta.
Nella specie, tale interesse giuridicamente rilevante, come emerge chiaramente dalla richiesta di accesso, va individuato nell’interesse alla tutela, anche giurisdizionale, dei propri diritti.
Sussiste, altresì, il nesso di strumentalità, in quanto gli atti richiesti si riferiscono direttamente alla posizione del ricorrente.
Va altresì rilevato che l’articolo 24 della citata legge n. 241 del 1990 prevede l’esclusione del diritto di accesso unicamente per gli atti indicati al primo comma, nonché per quelli individuati dalle singole amministrazioni o dal Governo (commi 2, 5 e 6) ovvero limiti all’accesso nell’ipotesi di dati sensibili (settimo comma).
Orbene, i documenti richiesti, stante l’assenza di deduzioni al riguardo dal parte dell’Amministrazione, non risultano rientrare in nessuna delle tipologie sopra richiamate e, pertanto, in accoglimento della specifica censura dedotta dal ricorrente, l’impugnato silenzio-rifiuto – formatosi il 5.11.2009 - deve ritenersi illegittimo per violazione e falsa applicazione degli articoli 24 e 25 della legge n. 241 del 1990.
In conclusione e per quanto sopra argomentato, il ricorso risulta fondato e va, conseguentemente, accolto e, per l’effetto, va dichiarato il diritto di accesso del ricorrente ai documenti di cui è causa e conseguentemente va ordinato al Ministero dell’Interno ed in particolare alla Commissione nazionale per il diritto di asilo, sezione speciale stralcio, di consentire al medesimo ricorrente il predetto accesso documentale ed eventualmente di estrarre copia dei relativi atti dietro rimborso delle relative spese.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.
omissis…
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