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[12/10/2011] Censimenti: ISTAT: Circolare n. 13 del 11/10/2011
La violazione dell’obbligo di risposta a causa di mancata fornitura dei dati richiesti mediante i questionari di censimento comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’articolo 11 del D.lgs. n. 322/1989 e successive modifiche e integrazioni.
Uffici Comunali di Censimento (UCC) il compito di accertare eventuali casi di violazione dell’obbligo di risposta da parte di famiglie e convivenze, dandone tempestiva comunicazione all’Istat.
La circolare ISTAT n. 13 del 11/10/2011 stabilisce la procedura da seguire per l’accertamento da parte degli UCC delle violazioni dell’obbligo di risposta.
I soggetti tenuti al rispetto dell’obbligo di fornire i dati richiesti mediante i questionari di censimento, ai fini dell’eventuale avvio del procedimento sanzionatorio sono individuati, per le famiglie nell’intestatario del foglio di famiglia e per le convivenze nella persona che normalmente le dirige.
Tale obbligo si estende anche alle informazioni relative alle persone non abitualmente dimoranti presenti alla data del censimento, rispettivamente nell’alloggio o nella convivenza.
Per le unità di rilevazione del censimento (famiglie, convivenze, persone non dimoranti abitualmente ma temporaneamente presenti alla data del censimento), l’adempimento dell’obbligo di risposta consiste nella compilazione, in modo completo e veritiero, dei questionari predisposti dall’Istat, che saranno loro consegnati, nonché nella loro restituzione all’UCC competente per territorio nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’Istat.
A partire dal 21 novembre 2011, avrà inizio la fase di completamento della rilevazione sul campo. L’UCC provvederà all’invio dei rilevatori sul territorio, presso le famiglie che non risultano aver restituito il questionario.
Contestualmente al recupero delle mancate risposte, i rilevatori effettueranno la consegna dei questionari non spediti o non consegnati (qualora non sia stata effettuata nelle fasi precedenti), la rilevazione delle convivenze, la rilevazione delle unità non presenti in LAC e la rilevazione delle abitazioni non occupate.
Al rilevatore è fatto obbligo di registrare in SGR l’avvenuta restituzione del questionario; la mancata registrazione causa infatti accertamenti non dovuti.
Contrariamente, in caso di rifiuto (R) del rispondente:
R1. a essere intervistato
R2. a fissare o rispettare un appuntamento per l’intervista
R3. a completare la compilazione del questionario iniziata on line e non completata tramite intervista e/o aiuto da parte del rilevatore
R4. a fornire dati e notizie in modo completo e corretto
Il rilevatore dovrà richiamare l’attenzione del rispondente sull’esistenza dell’obbligo di risposta, avvertendo che la sua violazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.
In caso di rifiuto da parte del rispondente, il rilevatore è tenuto ad informare il proprio coordinatore oppure, ove non nominato, direttamente il responsabile dell’UCC.
L’accertamento della violazione dell’obbligo giuridico di fornire i dati statistici necessita di apposita indagine circa la sussistenza dei suoi elementi soggettivi e oggettivi.
Come già detto, per quanto riguarda il 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, i soggetti giuridicamente destinatari del procedimento amministrativo sanzionatorio connesso alla violazione dell’obbligo di risposta sono:
- per le famiglie, l’intestatario del foglio di famiglia,
- per le convivenze, la persona che normalmente le dirige.
Pertanto, il responsabile dell’UCC competente per territorio, sulla base della relazione del rilevatore e sentito l’eventuale coordinatore, ove riscontri che siano stati inutilmente esperiti i tentativi necessari a indurre l’unità di rilevazione a collaborare per adempiere all’obbligo di risposta, dispone l’avvio della procedura di accertamento della violazione di tale obbligo.
FASI DELLA PROCEDURA:
A redazione dell’atto di diffida;
B notifica dell’atto di diffida all’unità di rilevazione;
C redazione del Verbale di accertamento della violazione dell’obbligo di fornire i dati statistici (in caso di mancata risposta) ovvero di risposta scientemente errata o incompleta;
D adempimenti da porre in essere in caso di risposta al questionario successiva alla diffida;
E predisposizione e trasmissione ad Istat della documentazione necessaria per procedere alla contestazione della violazione accertata al soggetto non rispondente ed alla comminazione della sanzione.
Il Responsabile dell’UCC risponde del regolare svolgimento delle diverse fasi dell’accertamento e quindi dell’intera procedura, essendone responsabile sul piano amministrativo e contabile.
Per tutti gli aspetti pratici della procedura prevista dalla circolare ti aspettiamo al
NON MANCARE
Circolare ISTAT n. 13 del 11/10/2011
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