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Semplice Numero 11 - Novembre 2017
Il Sommario
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La Copertina
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Interventi.
Il Direttore
L'estratto dell'articolo
L’ordinanza 25 novembre 2015, n. 273, dep. il 25 luglio 2016, della Corte d’Appello di Milano offre l’occasione per riflettere sull’esperienza della maternità per sostituzione, istituto particolarmente complesso che non trova ancora nel sistema normativo risposte adeguate.
Del resto era chiaro sin dalla sua approvazione che la legge n. 40 del 2004 - recante "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita" - non solo non sarebbe stata risolutiva delle questioni relative alla procreazione assistita ma anche che quel divieto così rigorosamente sanzionato non avrebbe impedito a molte persone di ricorrervi comunque. Istituto quello in questione che avrebbe senza dubbio meritato maggiore attenzione da parte del legislatore soprattutto a seguito dei molti pronunciamenti della giurisprudenza che già ne avevano evidenziato i complicati aspetti.
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Interventi.
Francesco Pesce**
L'estratto dell'articolo
Passando all’esame delle nuove norme di diritto internazionale privato introdotte dal d.lgs. n. 7/2017, pare anzitutto opportuno soffermarsi sui temi della forma e delle condizioni per la conclusione dell’unione civile: a tal proposito il Governo ha (opportunamente) optato per una soluzione di tendenziale parallelismo rispetto alle scelte compiute dal legislatore del 1995 con riguardo ai nubendi.
Tale parallelismo risulta particolarmente evidente in relazione al primo dei due aspetti menzionati, posto che la norma relativa alla forma dell’unione appare una mera trasposizione dell’art. 28 della legge L. n. 218/1995, condividendo dunque con esso un’impostazione nettamente orientata nel senso del favor validitatis: ricorrendo ad un concorso alternativo di criteri di collegamento, l’art. 32-ter, comma 3, stabilisce che la forma dell’unione civile deve ritenersi valida ogniqualvolta sia considerata tale dalla legge del luogo in cui viene conclusa, oppure dalla legge nazionale di una delle parti, oppure dalla legge dello Stato della loro comune residenza al momento in cui l’unione viene costituita 24.
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Attualità.
Emanuele Costa
L'estratto dell'articolo
L’obiettivo che si propone il presente lavoro è quello di analizzare il Controllo di Gestione all’interno di una Organizzazione con un’ottica differente rispetto al normale concepimento dell’attività di controllo, in altre parole secondo una visione più moderna. Oggi il Controllo di Gestione fa parte a pieno titolo di quella filosofia di New Public Management volta a migliorare il sistema Pubblica Amministrazione. La sua finalità, pertanto, non è quella di punire/sanzionare i comportamenti organizzativi di chi non raggiunge gli obiettivi, bensì quella di governare le variabili che incidono sui risultati, guidando le azioni verso il perseguimento di target prefissati. Il Controllo di Gestione può, quindi, intendersi come una "guida alle opportunità": da un lato, è una guida allo sfruttamento delle opportunità che si presentano; dall’altro, è una guida all'emersione di opportunità latenti.
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Attualità.
Emmanuele Nannizzi
L'estratto dell'articolo
In questo articolo si vuole approfondire una particolare tipologia di cancellazione anagrafica, prevista esclusivamente per i cittadini stranieri, ossia quella per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale.
Presupposto necessario per questo tipo di cancellazione è il mancato adempimento, da parte dello straniero, di un obbligo ad esso imposto dall’art. 7, comma 3 D.p.r n. 223/1989: “Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune di residenza, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo e, comunque, non decadono dall'iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è effettuato entro sessanta giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiornera' la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore”.
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Giurisprudenza.
Francesca Brunetta d’Usseaux **
L'estratto dell'articolo
Con una sentenza, a dir poco rivoluzionaria nel pensiero giuridico occidentale,1 il Bundesverfassungsgericht, una delle corti costituzionali più autorevoli e influenti al mondo, decreta l’illegittimità della legge anagrafica tedesca nella parte in cui non consente, alle persone che lo richiedano, l’iscrizione nello stato civile come appartenenti a un “terzo sesso”, distinto da quello maschile e femminile. Facilitati nel loro compito dalla previsione, secondo la recente riforma della legge sull’anagrafe del 2013, della possibilità di iscrizione nello stato civile senza indicazione del sesso, giudici di Karlsruhe fanno un passo avanti ritenendo che oltre all’indicazione della persona come “maschio” o “femmina” o come “non appartenente ad alcun sesso” debba considerarsi l’iscrizione come appartenente ad un “terzo sesso”, se tale “positiva indicazione” corrisponde all’effettiva percezione soggettiva del genere. I giudici rilevano, invero, che il legislatore è libero di registrare o meno il sesso all’anagrafe, e di ascrivervi conseguenti effetti giuridici, ma che una volta scelto di iscrivere nello stato civile il sesso della persona, è discriminatorio non dare positiva annotazione dell’appartenenza ad un terzo sesso di coloro che sentono tale annotazione come corrispondente al proprio sesso effettivo. Secondo la Corte, infatti, “che il Costituente, nel 1949, nel formulare l’articolo 3, comma 3 prima frase della Costituzione potesse avere a mala pena in vista persone di un ulteriore sesso, non impedisce l’interpretazione costituzionale che queste persone, alla luce delle conoscenze odierne su ulteriori identità sessuali, siano incluse nella tutela contro le discriminazioni”. Attesa la pluralità di soluzioni, fra cui in astratto persino la cancellazione tout court del sesso nelle iscrizioni anagrafiche, il legislatore tedesco ha ora tempo sino al 31 dicembre 2018 per l’adozione di una nuova normativa.
La Corte Costituzionale tedesca dichiara l’illegittimità costituzionale della legge sullo stato civile.
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Come si fa.
Marco Raso
L'estratto dell'articolo
Da ormai dieci anni tra le competenze dei funzionari comunali rientra anche l’autenticazione di firma sui trasferimenti di proprietà dei beni mobili registrati.
A suo tempo ci eravamo diffusamente occupati di tale incombenza, prevista dal cosiddetto “decreto Bersani”, ovvero il D.L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, ed avevamo anche pubblicato una serie di modelli mutuati ed adattati sulla linea di quelli in uso presso l’ACI per le varie tipologie di trasferimento di proprietà e di conseguente autenticazione (cfr. “Semplice” nn.ri 5, 6, 7/8 e 9 del 2007.
Nel frattempo, come in altri ambiti di attività amministrativa, è intervenuta la cosiddetta “dematerializzazione” del certificato di proprietà.
Infatti dall’ottobre 2015 (anche se a regime dal febbraio 2016 in maniera generalizzata) chi acquista un autoveicolo nuovo non riceve più il C.d.P. cartaceo ma una semplice ricevuta riportante un codice QR che consente la “verifica” ed eventualmente anche la stampa del CDPD (Certificato di proprietà digitalizzato, ci stiamo abituando sempre più a parlare per sigle…..).
Ma il soggetto “privato” può stampare solo la prima facciata del documento e non anche il retro che, come ormai ben sappiamo, veniva utilizzato per la stesura e l’autenticazione della dichiarazione di vendita.
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La pagina di Sophia.
Patrizia Strano
L'estratto dell'articolo
“Si vestì con gli abiti della festa e finalmente scese nella strada che trovò affollata di gente così come l’aveva vista quando vi era passato insieme con il fantasma del Natale. Camminando con le mani dietro la schiena, Scrooge guardava i passanti uno per uno, e sorrideva. Aveva un’aria così simpatica e benevola che due o tre persone gli dissero:
- Buongiorno, signore, buon Natale a voi!”
(C. Dickens)
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Bastiancontrario.
Bastiancontrario
L'estratto dell'articolo
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