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Semplice Numero 7 - Luglio/Agosto 2016
Il Sommario
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La Copertina
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Interventi.
Emmanuele Nannizzi
L'estratto dell'articolo
Il 5 giugno 2016, dopo lungo tempo di attesa, è entrata in vigore la legge 76/2016, che riconosce le unioni civili tra persone dello stesso sesso, e regola i rapporti giuridici tra i conviventi di fatto.
Al matrimonio si aggiungono dunque altre due tipologie di relazioni di coppia, riconosciute dall’ordinamento giuridico: le unioni civili e le convivenze di fatto.
Per comprendere meglio le disposizioni della nuova legge, è necessario chiarire bene questi due nuovi concetti introdotti dal legislatore.
L’unione civile è intesa come una formazione sociale composta da due persone maggiorenni dello stesso sesso, alle quali sono attribuiti i diritti e doveri reciproci previsti tra i coniugi, salvo alcune eccezioni stabilite dalla legge (ad es. obbligo di fedeltà, adozioni). L’unione si costituisce con l’iscrizione nei registri dello stato civile, ed è certificata sulla base del relativo atto.
La convivenza di fatto è definita come una relazione di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, tra due persone maggiorenni, sia dello stesso sesso sia di sesso diverso, tra le quali non vi siano vincoli di parentela, affinità o adozione, e non siano legate da matrimonio o da un’unione civile. La convivenza non è registrata agli atti dello stato civile, ma accertata sulla base delle risultanze anagrafiche.
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Interventi.
Geremia Casaburi**
L'estratto dell'articolo
La legge, soprattutto – con il 20° c.- riproducendo la disposizione di chiusura contenuta nell’art. 3, 4° c. d.l. enuncia:
«Al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge».
E’ la clausola di salvaguardia ovvero di equivalenza, non solo terminologica che- svolgendo una funzione palesemente antidiscriminatoria – assicura, almeno tendenzialmente, l’equiparazione nei più svariati ambiti (tra cui quello previdenziale) tra matrimonio e UC.
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Interventi.
Giuseppe Mario Coltelli
L'estratto dell'articolo
Fino al 31 dicembre 1996, data di entrata in vigore del Titolo IV della legge 218/95, le sentenze straniere prima di poter essere trascritte nei registri di stato civile, dovevano essere "delibate" dalla Corte di Appello, superando un accertamento giudiziale delle condizioni di efficacia da parte di tale autorità.
La legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) ha stabilito che una sentenza straniera, per essere ritenuta valida ed efficace nell’ordinamento italiano, non deve più essere delibata dalla Corte di Appello, a patto che abbia i requisiti e le condizioni previste dall'articolo 64 della legge in parola. Sicuramente tale procedura ha facilitato enormemente i diretti interessati, ma ha costretto gli ufficiali di stato civile ad un nuovo ed impegnativo compito: quello di sostituirsi all'autorità giudiziaria nella valutazione della sentenza al fine della sua trascrivibilià nei registri di stato civile.
In verità il Titolo IV della legge (proprio quello che riguarda il riconoscimento in Italia delle sentenze straniere e dei provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione) ha avuto un percorso abbastanza accidentato: infatti la legge è entrata in vigore nel settembre 1995, mentre il Titolo IV soltanto l’anno successivo: nel dicembre 1996. Questo perché, nel frattempo, venne presentato un disegno di legge che tendeva a ripristinare la delibazione da parte della Corte di Appello evitando così le nuove incombenze agli Ufficiali di Stato Civile. Tuttavia tali modifiche (la controriforma della riforma) non vennero approvate e così il Titolo IV entrò in vigore, seppure con un certo ritardo.
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Attualità.
Marco Raso
L'estratto dell'articolo
Dal 1 aprile – e non per scherzo – Poste Italiane S.p.A. ha cessato il servizio “Data Certa”. Questo sistema permetteva di avere una attestazione “ufficiale” di data su documenti quali contratti, scritture private e simili, rendendo tale data opponibile a terzi.
Si trattava, come ben noto, di formare un documento in modo da non consentire aggiunte o rimozione di sue parti, con la dicitura nella prima pagina “si richiede l’apposizione del timbro postale per data certa” datata e firmata, e con l’applicazione di un francobollo da annullare con timbro postale.
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Come si fa.
La Redazione
L'estratto dell'articolo
I numerosi quesiti e le frequenti richieste di chiarimenti da parte di tanti colleghi, i dubbi interpretativi sollevati, ci spingono a tornare sull'argomento del riconoscimento di cittadinanza per discendenza.
Negli anni scorsi - evidentemente anche per motivi di carattere "utilitaristico", ovvero il possesso di un passaporto dell'Unione Europea - abbiamo assistito ad un incremento davvero consistente delle richieste in tal senso, come ben testimonia il numero davvero impressionante degli atti che ci giungono dai Consolati italiani con richiesta di trascrizione.
Un altro fenomeno che - sia pure con numeri più ridotti - si sta verificando, è quello delle richieste presentate direttamente in Italia da parte di alcuni che, visti i tempi davvero lunghissimi di alcuni consolati, magari appoggiandosi a parenti, amici o anche tramite alcune associazioni o studi di consulenza, si trasferiscono (per il tempo necessario....) in Italia e chiedono al Comune di residenza il riconoscimento della cittadinanza.
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Giurisprudenza.
Luciano Pignatelli
L'estratto dell'articolo
Anche la Corte di Cassazione, definitivamente pronunciandosi, con la sentenza n. 15343 del 25.07.2016 ha riconosciuto valido e quindi trascrivibile il matrimonio (a distanza) celebrato all’estero con modalità esclusivamente telematica.
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La pagina di Sophia.
Patrizia Strano
L'estratto dell'articolo
“Fino a quando, Signore, continuerai a dimenticarmi? Fino a quando mi nasconderai il tuo volto? Fino a quando nell'anima mia proverò affanni, tristezza nel cuore ogni momento?” (Sal. 12,2s)
L'esperienza del male e del dolore rappresenta per la fede in un Dio onnipotente e moralmente perfetto una sfida tra le più antiche e profonde. E l'urgenza di questa sfida, mai riconducibile ad una questione di mero seminario accademico, non è sofferta solo dai credenti coinvolti in situazioni di dolore ma, nella contemporanea età della comunicazione globale, è avvertita ovunque. Ogni giorno i media ci propongono notizie di devastazione e immagini di sofferenza degli innocenti e noi ne siamo sgomenti. E quei credenti che pur di fronte all'esperienza del dolore non si sentono ancora interpellati nella loro fede, avvertono tuttavia l'angosciosa problematicità del male se non altro nel momento in cui sono chiamati a confrontarsi con gli scettici e con gli atei.
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Bastiancontrario.
Bastiancontrario
L'estratto dell'articolo
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