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Semplice Numero 8 - Luglio/Agosto 2019
Il Sommario
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La Copertina
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Interventi.
Il Direttore
L'estratto dell'articolo
sul tema un interessante pronunciamento esplicativo del TAR Campania (parte seconda)
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Interventi.
Gilda Ferrando**
L'estratto dell'articolo
Nel caso di coppie composte da due uomini il discorso potrebbe fermarsi qui. La casistica presenta attualmente solo esempi di richiesta di trascrizione di atti di nascita stranieri. Il che si comprende considerato che la nascita è il risultato di un accordo di maternità surrogata stipulato all’estero con una donna che vive e partorisce all’estero. Ed è nel luogo di nascita che viene formato l’atto di nascita. Diversamente stanno le cose nel caso di coppie di donne. Effettuata la fecondazione eterologa (semplice o “incrociata”) all’estero, di solito la coppia rientra in Italia dove si svolge la gravidanza e nasce il bambino. Si pone così il problema della formazione in Italia dell’atto di nascita che non si limiti a riportare la maternità della partoriente (artt. 239, 240, 269 c.c. artt. 29, 30, ord. stato civile), ma che indichi anche la seconda mamma. Sono sempre più numerosi i Comuni che – sulla base di una interpretazione evolutiva, costituzionalmente orientata, degli artt. 6, 8, 9, della l. n. 40/2004 – accolgono domande di formazione dell’atto di nascita di un bambino a favore di due genitori dello stesso sesso. Altri comuni, invece, sulla base di una lettura tradizionale, rifiutano di formare l’atto di nascita con l’indicazione della doppia maternità.
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Attualità.
Vincenzo Piscopo
L'estratto dell'articolo
Sulla rivista “Semplice” del mese di giugno 2019 si era data la notizia e commentato il ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Corte Costituzionale in merito alla legittimità della Legge Regionale della Lombardia 4 marzo 2019 n. 4 /2019 in merito ad alcune norme che andavano a modificare la Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 33, “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”. Sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 32, Suppl. del 9 agosto scorso è stata pubblicata la legge regionale 6 agosto 2019, n. 15 “Assestamento al bilancio 2019-2021 con modifiche di leggi regionali”, che con l’articolo 17 apporta modifiche agli artt. 69, 71, 72 e 73 della L.R. 33/2009 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”, come recentemente modificati dalla LR 4/2019. La nuova legge della regione Lombardia è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel BURL e quindi dal 10 agosto 2019 sono in vigore le nuove regole, che sostanzialmente sono andare a correggere quelle norme che, se il ricorso sarà ritenuto ammissibile, saranno oggetto di pronuncia da parte della Corte Costituzionale, al riguardo.
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Giurisprudenza.
La Redazione
L'estratto dell'articolo
Con sentenza n. 815/2019 il Tribunale di Brescia, nell'ambito di un procedimento per separazione personale tra coniugi, ha deciso per l'affidamento esclusivo della figlia minore al padre stante il comportamento ostruzionistico della madre e il persistente rifiuto della minore di veder il genitore. In questo quadro, in sede di CTU, sono stati ravvisati gli “otto sintomi” della PAS cioè la sindrome di alienazione parentale indotta dalla madre contro il padre, sindrome a motivo della quale la madre alienante non può più convivere con la figlia.
Nelle aule di tribunale, si sente sempre più spesso parlare della sindrome alienazione parentale che, ove ritenuta sussistente, induce di frequente i giudici ad adottare delle soluzioni "forti" in materia di collocamento dei figli, con il fine di combatterla e ristabilire l'equilibrio familiare. Nel caso in commento il Tribunale di Brescia ha affrontatoa la situazione di una madre che aveva tenuto una condotta tale da determinare nella figlia l'insorgenza dell'alienazione parentale, con la conseguenza che la piccola, che inizialmente aveva un buon rapporto con il padre, aveva iniziato a manifestare una "pervicace volontà" di non vederlo più, volontà questa definita dal giudice "immotivata e irrazionale".
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Come si fa.
Marco Raso
L'estratto dell'articolo
In vigenza della legge n. 555/1912 la cittadinanza italiana era trasmessa quindi solo in linea paterna. La Corte Costituzionale, con sentenza N. 30 del 28 gennaio 1983, ha però dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, numeri 1 e 2. Di conseguenza con detta sentenza è stata resa possibile la trasmissione della cittadinanza anche per via materna, principio questo poi recepito, in materia di cittadinanza, dalla legge n.123/1983 e successivamente dalla legge n. 91/1992. Il Consiglio di Stato tuttavia, con parere del 15 aprile 1983, ha ritenuto che la pronuncia di incostituzionalità non può retroagire oltre il momento in cui si è verificato il contrasto tra la norma dichiarata illegittima, anteriore all’entrata in vigore della Costituzione, e la norma o il dettato della Costituzione. La pronuncia di incostituzionalità dell’art. 1 della legge n. 555/1912 non può retroagire cioè oltre il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione stessa. Pertanto, allo stato attuale, il possesso ininterrotto della cittadinanza italiana a chi sia figlio di madre italiana e padre straniero e che sia nato prima del 1 gennaio 1948 non può essere riconosciuto in via amministrativa.
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Bastiancontrario.
Bastiancontrario
L'estratto dell'articolo
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News.
La Redazione
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